Art. 2.
(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi).

      1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, è istituito un regime di aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, nei settori della essiccazione e della disidratazione dei foraggi verdi.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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